13 novembre 2018

Esdebitamento o Esdebitazione: Come Funziona il Fallimento del Consumatore

La procedura di esdebitamento consente di pagare debiti e cartelle esattoriali con un accordo coi creditori: si paga meno e si evitano pignoramenti.
Il consumatore che non riesce a pagare i debiti perchè troppi può dichiarare fallimento grazie alla procedura dell'esdebitamento, detto anche esdebitazione oppure fallimento del consumatore, possibile in Italia grazie alla legge 179/2012 e modificato in parte con la legge 155/2017. Importante dire subito che l'esedebitamento può essere richiesto anche per le cartelle esattoriali, che vengono stralciate (si paga una cifra stabilita dal Tribunale e l'agente della riscossione deve accettare): questo grazie al Decr. Ministero della Giustizia 202-2014 e ad una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio. Vediamo dunque come funziona la procedura di fallimento del consumatore per quel che riguarda le persone fisiche, i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, i professionisti, i parasubordinati, i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli, gli artigiani, gli enti collettivi con o senza personalità, quei soggetti cioè che non possono avvalersi della legge fallimentare che vale per gli imprenditori. Ovviamente per questi soggetti vale, in caso di fallimento, la procedura concorsuale del concordato preventivo.

Per accedere al meccanismo di fallimento della persona fisica occorre che vi sia un forte squilibrio tra il patrimonio prontamente liquidabile ed i debiti, con una definitiva e accertata incapacità di adempiervi, ovvero che vi sia una situazione di sovraindebitamento. Certo la casistica può essere davvero ampia visto che si va dal mutuo casa ai prestiti al consumo, finanziamenti e carte revolving e tanto altro ancora, ma la legge dice esplicitamente che i debiti devono essere stati contratti "in modo ragionevole rispetto alle proprie possibilità di ripagarli" così da evitare frodi ai creditori. Sarà il Tribunale a verificare e a decidere.

La richiesta di fallimento del consumatore va presentata in Tribunale e in attesa che si decida sull'eventuale accordo col creditore, o con i creditori, sulla procedura di stralcio dei debiti (quanto e come il debitore deve pagare in relazione alla sua capacità finanziaria) o sulla vendita di beni disponibili, nè Equitalia nè altro agente della riscossione nè alcun creditore possono avviare procedure di pignoramento di beni, ipoteca sulla casa, esecuzione forzata ecc...

Il consumatore che vuole accedere all'esdebitamento deve rivolgersi a un avvocato o notaio o commercialista, oppure ad un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, per portare la richiesta di fallimento in Tribunale con un piano di rientro dai debiti che, se accolto, diventa vincolante per tutte le parti coinvolte, anche per i creditori contrari e anche, come detto, per ogni agente di riscossione. Col termine della procedura e quindi con lo stralcio dei debiti il consumatore-debitore è definitivamente liberato.

IMPORTANTE: se viene accettato il piano di rientro e quindi l'esdebitamento, nessun creditore può avviare esecuzioni forzate, pignoramenti, vendite forzate... Se invece il piano di rientro non viene accettato, allora il consumatore indebitato può/deve accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio, ovvero la vendita di tutti i beni tranne i beni impignorabili, per liquidare i creditori.
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esdebitazione fallimento consumatorePer l'esdebitamento il consumatore, sempre nell'ambito di una procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento tramite organismo predisposto dalla legge, può prima provare con l'accordo con i creditori, cioè una proposta di risanamento dei debiti che deve essere accettata dai creditori che rappresentano almeno il 60% di quanto dovuto: se ciò non avviene può allora proporre il piano del consumatore, accessibile alle persone fisiche che hanno assunto debiti non attività professionale o imprenditoriale. Fondamentale perchè il Tribunale dia l'ok è che il piano assicuri maggiore soddisfazione ai creditori rispetto alla liquidazione dei beni, che come detto sopra è le terza e ultima possibilità.

Con l'articolo 8 della legge 155-2017 si interviene sui tempi procedurali per l'esdebitazione, che vengono abbreviati rispetto a prima, per cui l'istanza di fallimento del consumatore può essere presentata subito dopo la chiusura della procedura, ovvero anche dopo tre anni dall'apertura della stessa, ancorchè non si sia conclusa. La scopo è quello di peremmettere un più rapido reinserimento del richiedente nel normale circuito economico, una volta che si è liberato dei debiti. Sul termine finale per la presentazione della domanda, invece, la riforma non interviene, mantenendosi dunque il termine già previsto dall’art. 143 L.F.

Requisiti di accesso al piano di fallimento del consumatore:
  • situazione di sovraindebitamento (forte squilibrio tra il patrimonio prontamente liquidabile ed i debiti, con una definitiva e accertata incapacità di adempiervi)
  • non averne già usufruito nel precedente quinquennio
  • non aver subito cessazione, risoluzione, revoca degli effetti di un precedente piano
  • presentare documentazione per ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale
Come detto la procedura di esdebitamento si può richiedere anche se l'unico creditore è un agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione ad esempio, che ha assorbito Equitalia), quindi si può chiedere l'esdebitazione per le cartelle esattoriali: anche il tal caso si deve essere in una situazione di sovraindebitamento. Che il fallimento del consumatore si possa utilizzare anche in questi casi è certo perchè il processo è regolato dal decreto 202-2014 del Ministero della Giustizia e da una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che fa da precedente.

Sempre con la legge 155-2017 è stata introdotta l'esdebitazione semplificata, o esdebitamento di diritto, per situazioni di insolvenza minori (cioè non in situazione di sovraindebitamento): in tali casi c'è la facoltà dei creditori di presentare opposizione al fine di attivare la procedura ordinaria, in quanto nella proceduta semplificata il contraddittorio tra debitore e creditori è posticipato e solo eventuale. Il riferimento alle insolvenze minori non è espressamente ricondotto alle sole ipotesi di sovraindebitamento ma al legislatore è rimessa la facoltà di delinearne diverse forme, dunque potranno essere disciplinate procedure di esdebitazione anche in relazione a iter concorsuali diversi dal sovraindebitamento.