11 agosto 2021

Sospensione del Mutuo: Moratoria ABI-Consumatori per Sospendere il Pagamento della Rata per 1 Anno

Sospensione pagamento mutuo o prestito per un anno: accordo ABI - Consumatori per sospendere il pagamento della rata, condizioni di accesso e come fare domanda
Sospendere la rata del mutuo (mutui casa o surroga ma anche altri finanziamenti, come i prestiti personali) grazie alla moratoria ABI-Consumatori, nata dall'accordo tra Associazione Bancaria Italiana e Associazioni dei Consumatori siglato nel 2015 e confermato negli anni successivi, non è più possibile: il 16 dicembre 2020 è stata firmata la proroga dell'accordo fino al 31 marzo 2021, con alcune modifiche per l'emergenza Covid, ma poi non ci sono state ulteriori proroghe.

La moratoria ABI-Consumatori era una possibilità diversa e alternativa rispetto al Fondo Statale di Solidarietà per Sospensione Mutui (detto anche Fondo Gasparrini: 18 mesi di sospensione, diversi requisiti per la domanda), che dunque rimane ora la principale possibilità per le famiglie in difficoltà economica per sospendere il pagamento del mutuo.

Aggiorneremo questa guida se la Moratoria ABI-Consumatori per mutui e prestiti dovesse venire riattivata.


Con la moratoria mutui e prestiti ABI-Consumatori la durata massima della sospensione è un anno: l'accordo tra le banche e le associazioni dei consumatori per il piano di sospensione della rata del mutuo casa o surroga e dei prestiti personali o finalizzati alle famiglie in difficoltà economica è stato firmato a marzo 2015 e sarà valido fino a tutto il 2020.

Chi accede alla moratoria ABI-Consumatori non pagherà la quota capitale della rata del finanziamento (mutuo ipotecario con garanzia su abitazione principale, prestito di credito al consumo o finalizzato) per un periodo variabile e massimo di 12 mesi, ma pagherà comunque la quota interessi della rata del finanziamento; al termine della sospensione del mutuo casa (solo prima casa abitazione principale non di lusso, no seconde case) riprende il normale ammortamento, ovviamente allungato per un periodo equivalente a quello della sospensione. Nessuna mora né commissione da pagare.

Condizioni per la sospensione del mutuo e del prestito, moratoria ABI-Consumatori:
  • sospensione della quota capitale della rata per massimo 12 mesi, massimo una volta sola durante la validità dell'accordo ABI-Consumatori
  • si può sospendere il mutuo o il prestito anche se già stato sospeso in precedenza ma devono essere passati almeno due anni dall'inizio della precedente sospensione; inoltre la somma dei due periodi di sospensione non può superare i 12 mesi
  • la sospensione può essere richiesta per difficoltà economiche derivanti da cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione di risoluzioni consensuali, risoluzione per limiti di età con diritto alla pensione di vecchiaia, licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni non per giusta causa), cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 n° 3 c.p.c. (ovvero di rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e ad altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato - esclusi i casi di risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa o del lavoratore non per giusta causa), sospensione o riduzione dell'orario di lavoro a causa della crisi per almeno 30 giorni consecutivi (vale anche per coloro ai quali il datore di lavoro abbia chiesto l'ammissione ad ammortizzatori sociali come cassa integrazione, mobilità, o anche contratti di solidarietà), morte o grave infortunio
  • vale per mutui a tasso fisso, variabile, misto, per mutui surroga/portabilità, per mutui cartolarizzati, per mutui accollati dopo frazionamento, prestiti di credito al consumo o finalizzati ;se di durata almeno di 24 mesi (non vale però per le carte revolving e finanziamenti con ammortamento dello stesso tipo, per le aperture di credito, per i finanziamenti con cessione del quinto)
  • sospeso il pagamento della quota capitale del finanziamento, invece la quota interessi va pagata regolarmente e si calcola sull'intero debito residuo (NB: con questa norma le banche scampano il "pericolo" che l'Arbitro Bancario Finanziario imponesse, come in passato, che in caso di sospensione gli interessi si pagassero solo sulle quote capitale sospese e non sull'intero debito residuo)
  • nel periodo di sospensione, che ribadiamo non è di tre anni come si diceva prima dell'approvazione dell'accordo ma di un anno solo, si calcolano anche le rate già scadute fino a un massimo di 90 giorni prima della data di domanda di sospensione (cioè se le rate sono scadute da più di 90 giorni, dunque se si è in ritardo col pagamento da più di 90 giorni decade il diritto di richiedere la sospensione)
moratoria abi consumatori per sospensione mutuo
Nell'accordo ABI-Consumatori sulla sospensione mutui e prestiti c'è in realtà anche scritto che le singole banche possono offrire condizioni migliori rispetto a quanto previsto, bisogna vedere chi lo fa davvero.

Leggi anche - Detrazioni fiscali mutuo casa (interessi e spese accessorie)

Come fare domanda per la sospensione del mutuo casa o del prestito con la moratoria ABI-Consumatori:
  • la richiesta si fa direttamente alla propria banca, che deve dare risposta entro 20 giorni lavorativi
  • chi ha usufruito di altre sospensioni del pagamento del mutuo molto difficilmente avrà risposta positiva, comunque si devono aspettare almeno 24 mesi dalla richiesta per la precedente sospensione ed il totale delle due sospensioni non può superare in ogni caso i 12 mesi
  • si può fare domanda anche se si è in ritardo col pagamento di massimo tre rate, che saranno calcolate nel periodo di sospensione; con più di tre rate indietro da pagare la domanda verrà respinta
  • non si può fare domanda se si ha stipulato una polizza assicurativa sul rimborso del finanziamento in caso di perdita o riduzione del lavoro che copra le rate oggetto di sospensione
  • non si può fare domanda di sospensione mutuo se è stata decretata la risoluzione del contratto di mutuo o sia stata avviata una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato
4 commenti:
Anonimo ha detto...

E per chi come me ha un mutuo agevolato con il pagamento degli interessi da parte della regione Campania può chiedere la sospensione per un anno

Christian Citton ha detto...

Il regolamento dell'accordo ABI- Consumatori non dice nulla a riguardo dei mutui agevolati, l'unica è chiedere in banca.

Unknown ha detto...

A me lo hanno rifiutato perché non presentato entro 30 giorni dalla data di licenziamento,è giusto?

Christian Citton ha detto...

Abbiamo controllato in questa pagina le istruzioni ufficiali date dall'ABI per verificare e non risulta che ci sia questo vincolo di 30 giorni; anche in questa pagina del sito Altroconsumo, dove ci sono alcune critiche a come viene interpretato dalle banche questo accordo con le associazioni dei consumatori per la sospensione del mutuo, non compare tale vincolo.
Tuttavia nel nostro articolo abbiamo evidenziato che le singole banche hanno una certa libertà di interpretazione, quindi non ci sentiamo di escludere che la vostra abbia posto questo limite di 30 giorni. Vi consigliamo di rivolgervi ad un'associazione dei consumatori per verificare l'accaduto.