Quando è prescritto il pagamento delle bollette luce e gas e non si deve pagare il conguaglio.
L'utente può chiedere di pagare a rate le bollette gas e luce, ma può capitare che sia passato talmente tanto tempo che il diritto della società fornitrice sia caduto in prescrizione, ovvero scade il termine di tempo entro il quale l'utente deve pagare la bolletta. Può quindi essere utile sapere quando vanno in prescrizione le bollette gas e luce e quali diritti spettano ai clienti se non sono arrivate le bollette o non è stato letto il contatore.
Prescrizione bollette luce, gas e acqua: limiti di tempo e obblighi dei clienti
Il termine di prescrizione delle bollette luce, gas e acqua è 2 anni, oltre tale termine il diritto di credito della società fornitrice decade. Fino al 2017 il termine era di 5 anni, ma la Legge di Bilancio 2018 l'ha ridotto, ma resta di 5 anni per la bolletta del telefono. Si consiglia al cliente di conservare le ricevute dei pagamenti delle bollette gas e luce per almeno due anni, in modo da avere le prove di pagamento in caso di contestazioni entro tale periodo. Se il fornitore dovesse esigere un credito oltre questo lasso di tempo, non potrà agire nei confronti del cliente e se dovesse procedere comunque perderebbe la causa. Se si fa causa e si perde, la prescrizione delle bollette diventa di 10 anni.Ne deriva che se il fornitore non invia la bolletta o non effettua le letture per i consumi di luce e gas, il cliente non avrà colpa e passati cinque anni non si vedrà interrompere il servizio per morosità.
Prescrizione bollette gas luce e acqua: calcolare i termini di tempo previsti per il conguaglio
La prescrizione del conguaglio delle bollette luce e gas avviene entro due anni, ma da quale data bisogna iniziare a contare il biennio? I fornitori partono dalla data di emissione della bolletta, ma questo calcolo è errato in quanto è possibile posticipare la data riportata sulla fattura per esigere il conguaglio dei pagamenti anche a distanza di numerosi anni.Per calcolare esattamente il periodo dal quale la prescrizione decorre, bisogna seguire quanto indicato nel Codice Civile nell'articolo 2498: la prescrizione decorre sempre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Bisogna quindi iniziare a calcolare i due anni a partire dal momento in cui il gestore della fornitura poteva (doveva) leggere i contatori ed inviare la bolletta di conguaglio. Se da tale data a quella di invio della fattura passano cinque anni, anche per mancata consegna da parte dei servizi postali, il cliente non deve pagare il conguaglio di gas e luce.
Il cliente ha la possibilità di domandare di pagare a rate le somme dovute per le bollette gas e luce dell'intero periodo di mancato recapito delle stesse, ma la rateizzazione può essere richiesta solo prima della data di scadenza stabilita sulla fattura di conguaglio.
Inoltre se il cliente può dimostrare di aver subito un danno morale o patrimoniale derivante dalla mancata ricezione delle bollette, può ricorrere ad un giudice per farsi rimborsare il risarcimento con una causa ordinaria, rivolgendosi al proprio avvocato.