La cedolare secca si può applicare anche in caso di locazione parziale, cioè se si affitta una stanza, locali o parti della casa.
Cedolare secca per affitto parziale della casa: in quali casi si può scegliere
È la stessa Agenzia delle Entrate a concedere la possibilità di usufruire della cedolare secca anche per la locazione di una parte dell'immobile, in tal modo si può affittare anche una sola stanza, ad esempio la camera da letto per uno studente universitario fuori sede.Anche nel caso di affitto parziale possono ricorrere al regime di tassazione agevolato solo i proprietari di case ad uso residenziale: gli immobili devono rientrare nelle categorie catastali da A1 ad A11 ad esclusione della categoria A10, con la quale si indicano gli uffici e gli studi privati.
Norme specifiche per la cedolare secca con affitto parziale
Optare per cedolare secca è una libera scelta di chi affitta, ma attenzione: con la circolare n°26/E/2011 dell'Agenzia delle Entrate viene precisato che non è possibile, nel caso di diverse parti di casa affittate contemporaneamente, optare per diversi regimi di tassazione dei redditi da affitto prodotti.In altre parole: se parti diverse dello stesso alloggio vengono locate nello stesso periodo a conduttori diversi avvalendosi della locazione parziale, non possono esserci tassazioni differenti. Un contratto di locazione soggetto a cedolare secca vincola anche gli altri contratti, di conseguenza si riceve un'unica rendita sulla quale versare le tasse semplificandone il pagamento.
Le regole della cedolare secca rimangono le stesse sia in caso di affitto parziale sia in caso di locazione dell'intero immobile, quindi il proprietario deve preventivamente avvisare l'inquilino (tramite lettera raccomandata) in merito all'intenzione di ricorrere a tale regime agevolato il quale non prevede aumenti del canone di locazione in seguito agli aggiornamenti ISTAT.
Chi concede in affitto un locale può usufruire del regime agevolato della cedolare secca anche nel momento in cui la locazione ha durata inferiore ai 30 giorni l'anno: in questo caso non si applica l'obbligo di registrazione del contratto.
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