Il bonus per comprare casa per affittarla è una deduzione al 20% su una somma massima di 300mila euro, anche con mutuo o per costruzione dell'immobile
Chi può accedere al bonus acquisto casa da affittare
Questa deduzione può essere richiesta solo da persone fisiche (quindi escluse le attività commerciali) che nel periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2017 hanno comprato un immobile residenziale o ne hanno costruito uno su un'area edificabile su cui è stato riconosciuto il diritto di costruire o già in possesso del contribuente prima dell'inizio dei lavori.La deduzione per acquisto casa da affittare spetta dunque solo ai proprietari di immobili residenziali, anche se comproprietari: in tal caso la somma su cui fare il calcolo per la deduzione fiscale è riconosciuta pro-quota.
Il bonus fiscale spetta nel momento in cui lo stesso viene destinato ad uso residenziale e non devono esserci rapporti di parentela fra locatore e inquilino (per esempio non si può stipulare un contratto di locazione fra genitore e figlio). L'agevolazione fiscale spetta anche se l'abitazione viene ceduta in usufrutto a soggetti giuridici pubblici/privati o a imprese che esercitano la propria attività nel settore degli alloggi sociali.
Eventuali interruzioni del periodo di locazione per motivi non imputabili al locatore e purché inferiore ad un anno (quindi poi la casa va affittata ancora) non determinano la decadenza del diritto alla deduzione.
Questa agevolazione fiscale non è cumulabile con altre relative all'acquisto della casa, ad esempio la detrazione del 50% dell'Iva sul prezzo di acquisto di immobile residenziale in classe energetica A o B da impresa costruttrice.
Deduzione fiscale per comprare casa con mutuo e affittarla
Si possono portare in deduzione per questo bonus anche gli interessi passivi del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile: gli interessi però sono solo quelli pagati nell'anno durante gli anni di validità di questa agevolazione. Vanno conservate le quietanze di pagamento, sono documenti da inserire nella dichiarazione dei redditi.L'importo massimo del mutuo è 300mila euro: ad esempio, con un mutuo da 600mila euro in ogni dichiarazione dei redditi potete portare solo la metà degli interessi pagati.
Da quanto detto appare dunque ovvio che occorre fare precisi calcoli per valutare se conviene richiedere la consueta detrazione sugli interessi passivi del mutuo, che è al 19% su una somma massima di 4000 euro, oppure inserirli come deduzione nel bonus acquisto casa da affittare.
Bonus per comprare casa da affittare: calcolo deduzione
La deduzione fiscale è del 20% su una somma massima di 300mila euro Iva compresa, e vale anche in caso di acquisto di più immobili nel periodo indicato.Dunque comprando ad esempio due immobili per un totale di 500mila euro, la deduzione spetta comunque per il 20% di 300mila euro. In caso di comproprietà immobiliare si deve dividere 300mila per le quote di ogni comproprietario e su queste calcolare il 20% spettante ad ognuno.
La somma sui cui calcolare la deduzione - e dunque per la quale vale il limite massimo di 300mila - è quella pagata come prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, oppure dell'ammontare complessivo delle spese di costruzione attestate dall'impresa che ha eseguito i lavori.
L’agevolazione spetta anche per spese (dipendenti da un contratto di appalto) sostenute per la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili, possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Le spese devono essere attestate dalle fatture emesse dall'impresa che esegue i lavori di costruzione.
Nel Modello 730 il campo per segnare questa deduzione fiscale è nella Sezione 2, Rigo E32, invece nel Modello Redditi Persone Fisiche è nella Sezione II, Rigo RP32.
La deduzione viene riconosciuta a decorrere dall'anno in cui l'immobile viene locato, cioè dato in affitto ad uso residenziale, e divisa in 8 parti uguali nelle successive dichiarazioni dei redditi.
Deduzione per acquisto casa da affittare: condizioni di accesso e requisiti dell'immobile
Per ottenere l'agevolazione fiscale il contribuente deve affittare l'immobile con un contratto a canone concordato per almeno 8 anni continuativi entro 6 mesi dal termine dei lavori o dall'acquisto.Se il contratto di locazione si chiude prima degli otto anni per cause non imputabili al proprietario dell'abitazione, si può continuare a godere del bonus fiscale a condizione che venga stipulato un altro contratto entro un anno dalla conclusione di quello precedente.
L'abitazione deve rientrare nelle classi di efficienza energetica A e B, non deve essere ubicata nelle zone di carattere artistico o storico, di particolare pregio ambientale o destinate a nuovi complessi insediativi (insediamenti ad uso agricolo o impianti industriali), e l'immobile non può essere classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni signorili o di lusso).
Gli immobili devono essere di nuova costruzione, invenduti al 12 novembre 2014, oppure devono essere stati oggetto di lavori di ristrutturazione, risanamento conservativo o restauro.
Per avere diritto all'agevolazione fiscale l'acquisto deve avvenire dall'impresa costruttrice o restauratrice nel periodo compreso dopo il 1 gennaio 2014, stesso periodo in cui deve essere stato rilasciato il certificato di agibilità o si sia formato il silenzio assenso, ai sensi dell'art. 25 del D.p.r. 380/2001.
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