Per le famiglie in difficoltà nel pagare la rata del mutuo è possibile accedere al Fondo di Solidarietà Sospensione Mutuo Casa, una delle possibilità che hanno i mutuatari di sospendere il pagamento della rata del mutuo. La quota interessi della rata del mutuo è a carico del Fondo per la parte relativa al tasso Euribor o tasso BCE (mutui variabili) oppure Eurirs (mutui fissi), mentre il mutuatario ricomincerà poi a pagare la quota capitale, lo spread e le normali spese.
Si tratta di un sostegno differente e alternativo all'accordo ABI-Consumatori per la sospensione della rata del mutuo che ha caratteristiche diverse: il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che il canale preferenziale per sospendere il mutuo è il Fondo di Solidarietà, chi non riuscisse ad accedere può poi rivolgersi alla moratoria ABI-Consumatori.
Fondo di Solidarietà sospensione mutuo casa, condizioni di accesso:
Con i DL n° 9/2020 e n° 18/2020 il governo ha introdotto la possibilità sospensione del mutuo per queste situazioni, sempre nell'ambito del Fondo di Solidarietà:
Fino al 17 dicembre 2020, salvo proroghe, non sarà necessario presentare la dichiarazione ISEE per la domanda di sospensione mutuo col Fondo di Solidarietà. Sempre fino a tale data, eventuali precedenti sospensioni del mutuo non verranno conteggiate nel raggiungimento del periodo massimo di 18 mesi a condizione che il pagamento sia regolate da almeno tre mesi al momento della domanda. Inoltre verrà consentita la sospensione anche per mutui in ammortamento da meno di un anno.
Domanda di accesso al Fondo per sospensione mutuo - Il modulo è disponibile sul sito del MEF: lo dovete scaricare, poi lo compilate e lo presentate alla vostra banca insieme alla carta d'identità e alla certificazione ISEE in corso di validità (se il caso con anche la lettera di licenziamento o di dimissioni per giusta causa + sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa, oppure copia del contratto di lavoro scaduto e non rinnovato, oppure certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave o è invalido civile da 80% a 100%).
Fondo di Solidarietà sospensione mutui casa, non si può accedere se:
Si tratta di un sostegno differente e alternativo all'accordo ABI-Consumatori per la sospensione della rata del mutuo che ha caratteristiche diverse: il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che il canale preferenziale per sospendere il mutuo è il Fondo di Solidarietà, chi non riuscisse ad accedere può poi rivolgersi alla moratoria ABI-Consumatori.
Fondo di Solidarietà sospensione mutuo casa, condizioni di accesso:
- importo del mutuo erogato non oltre i 250mila euro (vale ogni tipologia di mutuo casa)
- mutuo acceso da almeno un anno (fino al 17 dicembre, salvo proroghe, questa regola non vale: modifica per emergenza Covid)
- l'immobile deve essere abitazione principale non di lusso, quindi non nelle categorie catastali A1, A8, A9 [NB: "prima casa" e "abitazione principale" sono concetti differenti a livello legale e fiscale, anche se spesso nella realtà delle famiglie coincidono; per l'accesso a questo fondo si richiede appunto che si tratti di un immobile ad uso residenziale qualificato come prima casa per l'acquirente ed adibito a sua abitazione principale)
- reddito ISEE massimo di 30mila euro
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato, parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia (tranne i casi di risoluzione consensuale o per raggiunto limite di età, dimissioni non per giusta causa, licenziamento per giusta causa, con stato di disoccupazione)
- morte, handicap grave o invalidità civile non inferiore all'80% del mutuatario o di uno degli intestatari (nel caso di mutuo cointestato)
Con i DL n° 9/2020 e n° 18/2020 il governo ha introdotto la possibilità sospensione del mutuo per queste situazioni, sempre nell'ambito del Fondo di Solidarietà:
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, pari ad una riduzione almeno del 20% dell'orario complessivo, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
- 6 mesi con sospensione o riduzione dell’orario di lavoro tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi
- 12 mesi con sospensione o riduzione dell’orario di lavoro tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi
- 18 mesi con sospensione o riduzione dell’orario di lavoro oltre 303 giorni lavorativi consecutivi
Fino al 17 dicembre 2020, salvo proroghe, non sarà necessario presentare la dichiarazione ISEE per la domanda di sospensione mutuo col Fondo di Solidarietà. Sempre fino a tale data, eventuali precedenti sospensioni del mutuo non verranno conteggiate nel raggiungimento del periodo massimo di 18 mesi a condizione che il pagamento sia regolate da almeno tre mesi al momento della domanda. Inoltre verrà consentita la sospensione anche per mutui in ammortamento da meno di un anno.
Domanda di accesso al Fondo per sospensione mutuo - Il modulo è disponibile sul sito del MEF: lo dovete scaricare, poi lo compilate e lo presentate alla vostra banca insieme alla carta d'identità e alla certificazione ISEE in corso di validità (se il caso con anche la lettera di licenziamento o di dimissioni per giusta causa + sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa, oppure copia del contratto di lavoro scaduto e non rinnovato, oppure certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave o è invalido civile da 80% a 100%).
Fondo di Solidarietà sospensione mutui casa, non si può accedere se:
- si hanno già utilizzato agevolazioni pubbliche per un periodo superiore ai 18 mesi (dunque se si è sospeso per meno tempo, si può fare domanda per il Fondo) (fino al 17 dicembre, salvo proroghe, questa regola non vale: modifica per emergenza Covid)
- si ha acceso un'assicurazione sul rimborso del mutuo
- si hanno avuti ritardi nei pagamenti per un periodo superiore a 90 giorni, una procedura esecutiva avviata sull'immobile ipotecato, una risoluzione del contratto
- si ha una assicurazione sul rischio che si verifichino le ipotesi sopra descritte, qualora l'assicurazione copra almeno le rate di cui si chiede la sospensione e sia efficace nel periodo stesso della sospensione
Sospensione Mutuo col Fondo di Solidarietà: Requisiti e Condizioni
Reviewed by Christian Citton
on
15.7.20
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