Col Fondo di Solidarietà si può chiedere la sospensione della rata del mutuo per 18 mesi se si perde il lavoro, in caso di decesso del mutuatario o di invalidità sopravvenuta; sospensione rata mutuo anche per emergenza Covid.
Per l'emergenza Covid ci sono regole apposite per la sospensione del mutuo: introdotte col Decreto n.18 del 17 marzo 2020 Cura Italia, prorogate fino al 31 dicembre 2021 con il Decreto n. 73 del 25 maggio e poi fino al 31 dicembre 2022 con la Legge di Bilancio, modificano alcune condizioni in modo da rendere più facile l'accesso al Fondo di Solidarietà. Questa guida è aggiornata con le nuove norme
Fondo di Solidarietà sospensione mutuo casa, condizioni di accesso
La sospensione del mutuo col Fondo di Solidarietà è un sostegno differente e alternativo all'accordo ABI-Consumatori per la sospensione della rata del mutuo (non più disponibile dal 1 aprile 2021) che aveva caratteristiche diverse.Le regole di accesso sono le seguenti:
- importo del mutuo erogato non oltre i 400mila euro (in precedenza 250mila euro - vale per ogni tipologia di mutuo casa)
- mutuo acceso da almeno un anno (fino al 9 aprile 2022, salvo ulteriori proroghe, questa regola non vale: modifica per emergenza Covid)
- l'immobile deve essere abitazione principale non di lusso, quindi non nelle categorie catastali A1, A8, A9 [NB: prima casa e abitazione principale sono concetti differenti a livello legale e fiscale, anche se spesso nella realtà delle famiglie coincidono; per l'accesso a questo fondo si richiede appunto che si tratti di un immobile ad uso residenziale qualificato come prima casa per l'acquirente ed adibito a sua abitazione principale)
- reddito ISEE massimo di 30mila euro (per emergenza Covid questa regola è sospesa fino al 31 dicembre 2022)
Fondo di Solidarietà sospensione mutui casa, non si può accedere se:
- si ha già utilizzato agevolazioni pubbliche per un periodo superiore ai 18 mesi: dunque se si è sospeso per meno tempo si può fare domanda per il Fondo (fino al 31 dicembre 2022 questa regola non vale: modifica per emergenza Covid)
- si ha un'assicurazione sul rimborso del mutuo
- si hanno avuti ritardi nei pagamenti per un periodo superiore a 90 giorni, una procedura esecutiva avviata sull'immobile ipotecato, una risoluzione del contratto
- si ha una assicurazione sul rischio che si verifichino le ipotesi sopra descritte, qualora l'assicurazione copra almeno le rate di cui si chiede la sospensione e sia efficace nel periodo stesso della sospensione
Sospensione mutuo, le cause previste
Se il mutuatario si trova in una delle due seguenti situazioni, può chiedere la sospensione della rata per 18 mesi:- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato, parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia (tranne i casi di risoluzione consensuale o per raggiunto limite di età, dimissioni non per giusta causa, licenziamento per giusta causa, con stato di disoccupazione)
- morte, handicap grave o invalidità civile non inferiore all'80% del mutuatario o di uno degli intestatari (nel caso di mutuo cointestato)
Condizioni di sospensione mutuo per emergenza Covid
Le condizioni di accesso al Fondo di Solidarietà per Sospensione Mutuo su esposte sono state integrate con queste nuove, valide fino al 31 dicembre 2022, già prorogate e che potranno essere modificate in base a come si evolverà la situazione sanitaria e di conseguenza quella economica:- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, pari ad una riduzione almeno del 20% dell'orario complessivo, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
- 6 mesi con sospensione o riduzione dell’orario di lavoro tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi
- 12 mesi con sospensione o riduzione dell’orario di lavoro tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi
- 18 mesi con sospensione o riduzione dell’orario di lavoro oltre 303 giorni lavorativi consecutivi
La sospensione del mutuo per lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali è di 9 mesi (domandabile fino al 31 dicembre 2022) se viene accertata una riduzione media giornaliera del fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 oppure nel tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l’emergenza Covid-19.
Fino al 31 dicembre 2022 non serve presentare la dichiarazione ISEE per la domanda di sospensione mutuo col Fondo di Solidarietà, perché il limite dei 30mila euro l'anno è stato sospeso per emergenza Covid.
Sempre fino a tale data, eventuali precedenti sospensioni del mutuo non verranno conteggiate nel raggiungimento del periodo massimo di 18 mesi a condizione che il pagamento sia regolare da almeno tre mesi al momento della domanda. Inoltre verrà consentita la sospensione anche per mutui in ammortamento da meno di un anno.
Domanda di accesso al Fondo per sospensione mutuo
Il modulo è disponibile sul sito del MEF: lo dovete scaricare, poi lo compilate e lo presentate alla vostra banca insieme alla carta d'identità e alla certificazione ISEE in corso di validità (per emergenza Covid questo non sarà necessario fino al 31 dicembre 2022).A seconda del caso per cui si richiede la sospensione del mutuo, occorre allegare:
- la lettera di licenziamento o di dimissioni per giusta causa + sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa
- copia del contratto di lavoro scaduto e non rinnovato (in caso di scadenza di contratto di lavoro a tempo determinato con attuale stato di disoccupazione)
- certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave o è invalido civile da 80% a 100%
- per morte del mutuatario basta solo il modello di domanda
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