Il supebonus edilizio dà diritto a detrazioni per lavori di risparmio energetico anche su seconde case e in caso di demolizione e ricostruzione.
Superbonus 110: quando vale e chi lo può chiedere
Per accedere al superbonus 110 è necessario che gli interventi portino a un miglioramento della prestazione energetica dell'immobile di almeno due classi energetiche o, se impossibile, il raggiungimento della classe più alta. Si può avere il superbonus per lavori di efficientamento energetico anche in caso di demolizione e ricostruzione, fermo restando il miglioramento di due classi energetiche dell'edificio ricostruito o il raggiungimento della classe energetica più alta.I termini di scadenza del superbonus 110% vanno adeguatamente specificati perché nel 2021 sono stati modificati rispetto al prospetto originario, ovvero si possono portare in detrazione
- le spese sostenute dal 1 luglio 2020, fino alla scadenza del superbonus 110, per specifici lavori di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
- le spese sostenute dal 1 luglio 2020 fino alla scadenza del suberbonus 110 per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022 (possibile proroga fino a tutto il 2023), è stato realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo
Possono accedere al superbonus 110 le persone fisiche fuori dall'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, condomini, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche (solo per alcuni interventi).
Si distingue tra condominio, dove si possono fare lavori sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni (in tal caso la spesa e dunque la detrazione si divide proporzionalmente tra i condomini), e unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall'esterno (villette a schiera).
Per la sostituzione degli impianti di riscaldamento in condominio si possono usare impianti a collettori solari, oltre impianti centralizzati a condensazione, pompa di calore e microcogenerazione. Nei Comuni montani verrà incentivato l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
Il superbonus vale per le seconde case senza alcuna differenza con le prime case, perché i privati (persone fisiche) possono avere le detrazioni per lavori su massimo due unità immobiliari.
Il superbonus non vale per immobili di lusso o con pregi artistici o storici, cioè inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Se la coibentazione e/o la sostituzione dell'impianto di riscaldamento non sono possibili perché proibiti dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali o perché l'immobile è vincolato, si avrà diritto al superbonus 110 per qualsiasi altro lavoro di efficientamento energetico che migliori la prestazione energetica di due classi o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta.
Negli immobili vincolati o in quelli in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono la coibentazione e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sarà incentivato con la detrazione fiscale al 110% qualunque intervento di efficientamento energetico in grado di produrre un miglioramento della prestazione energetica di due classi o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta.
Leggi anche - Ecobonus per risparmio energetico e superbonus 110: quando si ha diritto all'uno o all'altro
Lavori ammessi al supebonus 110
Il superbonus 110% vale per questi lavori di riqualificazione energetica:- isolamento termico superfici opache verticali, orizzontali, opache inclinate (tetti) che interessano l'involucro dell'edificio per più del 25% della superficie disperdente lorda
- impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda, impianti a pompa di calore
- impianti ibridi o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici
- installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici presso gli edifici
- il superbonus 110 per risparmio energetico vale anche per installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica: consigliamo la guida Incentivi fotovoltaico (superbonus 110% e detrazione 50%) perché vi sono particolari condizioni da rispettare.
- se abbinata a uno o più dei lavori elencati, rientra anche l'installazione di schermature solari (tende da sole, veneziane, tapparelle, zanzariere ecc...)
- le certificazioni dei requisiti tecnici di lavori, materiali e impianti devono essere rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori
- i SAL (stato di avanzamento lavori) sono tra i criteri per il credito di imposta (cessione della detrazione fiscale all'impresa, che applicherà uno sconto sul costo dei lavori pari all'intero ammontare della detrazione)
- le spese dovranno rispettare i livelli stabiliti dai prezziari che il Mise emanerà con un decreto; fino a che non si avranno i prezziari nazionali si utilizzeranno i prezzari regionali, i listini ufficiali o locali delle Camere di Commercio o i prezzi di mercato del luogo in cui si effettuano i lavori
Limiti di spesa per il superbonus 110
La spesa massima che dà diritto al superbonus cambia in base ai lavori di efficientamento energetico eseguiti:- 50mila euro per edifici unifamiliari
- 40mila euro per condomìni da 2 a 8 unità immobiliari (da moltiplicare per ogni unità)
- 30mila euro per condomìni da 9 o più unità immobiliari (da moltiplicare per ogni unità)
- 20mila euro per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, nei condomìni da 2 a 8 unità immobiliari
- 15mila euro per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, nei condomìni con da 9 o più unità immobiliari
Posta un commento